[1]Imparzialita'

[2]1. Il personale ispettivo si astiene da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale. 2. L'operato del personale ispettivo non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni di qualsiasi tipo, ancorche' esercitate da superiori gerarchici, ne' da interessi personali anche di natura non patrimoniale. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo garantisce il principio della parita' di trattamento dei soggetti ispezionati. 4. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle sue funzioni, si astiene dal manifestare, direttamente o indirettamente, orientamenti politici o ideologici tali da ingenerare dubbi sull'imparzialita' della propria azione.

Testo vigente dal 6 dicembre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;186~allegato-art4 · fonte del testo