Art. 4 — Incompatibilità e conflitto di interessi

Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali non svolge attivita' o prestazioni che possano incidere sull'adempimenio corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attivita' di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali. Al personale delle agenzie e' inibito lo svolgimento, in particolare, delle attivita' fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonche' delle attivita' relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonche' a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attivita' proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attivita' relative a servizi connessi agli immobili, nonche' delle attivita' proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attivita' che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attivita' affidata all'Agenzia fiscale.

Testo vigente dal 27 febbraio 2002

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;18~art4 · fonte del testo