Art. 16 — Disposizioni transitorie e finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteo-climatologia assicurano la continuita' delle attivita' svolte nell'ambito delle rispettive competenze.
Testo vigente dal 20 gennaio 2021
