Art. 6 — Disposizioni transitorie e finali
Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'articolo 16, comma 4, gli articoli 17 e 18 e, all'articolo 22, la lettera f) del comma 2 ed il comma 3. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4. Nelle more della riorganizzazione di cui all'articolo 5, resta ferma, per i dirigenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalita' di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' dell'Istituto nelle more dell'approvazione della pianta organica e dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il presidente puo' conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori dodici mesi, per assicurare la funzionalita' dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si applicano all'ISTAT le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 7 ottobre 2010
