Coordinamento dell'attivita' di meteorologia e climatologia L'Agenzia coordina le attivita' in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorita' statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. L'Agenzia, per le attivita' di cui al comma 1, anche al fine di potenziare la competitivita' italiana e la strategia nazionale in materia, stipula apposite convenzioni a carattere volontario, definendo anche le modalita' di finanziamento, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonche' con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attivita' operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico. Tali enti, di seguito «enti meteo», sono individuati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 1 al presente regolamento. Ulteriori enti meteo rispetto a quelli di cui all'Allegato 1 possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito «Comitato di indirizzo», con provvedimento del direttore. Gli enti meteo cosi' individuati dall'Agenzia devono possedere i requisiti previsti dal comma 2, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attivita' di interesse pubblico di erogazione di prodotti o servizi di climatologia e meteorologia, senza fine di lucro. Nell'ambito delle attivita' di coordinamento di cui all'articolo 14 l'Agenzia:

  • a)svolge in maniera unitaria i compiti di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 2017, cosi' assolvendo alle funzioni di Servizio meteorologico nazionale previste dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), al fine di aumentare la competitivita' e l'efficienza del sistema meteorologico;
  • b)fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualita', di frequenza, di acquisizione temporale e di risoluzione spaziale;
  • c)raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonche' quelli che riceve direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium Range Weather Forecast - ECMWF) e dalle organizzazioni e programmi internazionali di telerilevamento attraverso satelliti meteorologici (EUMETSAT, ESA, Copernicus);
  • d)ridistribuisce senza oneri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie;
  • e)concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2, le modalita' di trasmissione e di scambio dei dati, nonche' l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati.

Testo vigente dal 20 gennaio 2021

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-10-15;186~art2 · fonte del testo