Attivita' di ricognizione In relazione all'esito dell'attivita' di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia, con l'accordo degli enti e previa opzione del personale interessato, se gia' dipendente pubblico, procede a far trasferire le suddette risorse ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, per regolare le attivita' di collaborazione. La ricognizione di cui al comma 1 e' aggiornata, con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato di indirizzo.

Testo vigente dal 20 gennaio 2021

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-10-15;186~art5 · fonte del testo