Attivita' di ricognizione In relazione all'esito dell'attivita' di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia, con l'accordo degli enti e previa opzione del personale interessato, se gia' dipendente pubblico, procede a far trasferire le suddette risorse ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, per regolare le attivita' di collaborazione. La ricognizione di cui al comma 1 e' aggiornata, con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato di indirizzo.
Testo vigente dal 20 gennaio 2021
