[1]Articolo III

[2]1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma delle Parti della Convenzione del 1928 a Parigi dal 30 novembre 1972 al 30 novembre 1973 e restera' aperto all'adesione delle stesse Parti dopo quest'ultima data. 2. Le Parti della Convenzione del 1928 possono divenire Parti del presente Protocollo mediante:

  • a)firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  • b)firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione;
  • c)adesione. 3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~protocollo-artiii · fonte del testo