Art. 2 — Disposizioni transitorie

I veicoli già circolanti, dotati di targhe di immatricolazione con la sigla «Sud Sardegna SU» alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai veicoli dotati di targhe di immatricolazione aventi le sigle delle province preesistenti alla data di entrata in vigore della legge della Regione autonoma della Sardegna 12 aprile 2021, n. 7.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2026-08-04;183~art2