Art. 4
All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 nel primo periodo dopo il punto e virgola e dopo le parole: "in tutti gli altri casi" togliere il punto ed aggiungere le parole: "ad eccezione delle parti poste all'estremita' delle targhe per autoveicoli e motoveicoli.";
- b)al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:";
- c)al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "cbis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista";
- d)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra e' destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione,";
- e)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal l gennaio 1999, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
Testo vigente dal 14 ottobre 1998
