Art. 2 — Disposizioni finali e transitorie
Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti sigle di individuazione delle province:
- a)«Carbonia-Iglesias CI»;
- b)«Medio Campidano VS»;
- c)«Ogliastra OG»;
- d)«Olbia-Tempio OT». I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione.
Testo vigente dal 22 settembre 2017
