Art. 2 — Disposizioni finali e transitorie

Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti sigle di individuazione delle province:

  • a)«Carbonia-Iglesias CI»;
  • b)«Medio Campidano VS»;
  • c)«Ogliastra OG»;
  • d)«Olbia-Tempio OT». I veicoli dotati di targhe di immatricolazione con le sigle delle province, di cui al comma 1, possono continuare a circolare fino a una nuova immatricolazione o fino alla cessazione dalla circolazione.

Testo vigente dal 22 settembre 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-07-20;140~art2 · fonte del testo