Art. 8 — Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione.

Testo vigente dal 22 novembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-09-28;198~art8 · fonte del testo