Art. 3 — Criteri per la determinazione del compenso

Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:

  • a)per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
  • 1)dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
  • 2)dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
  • 3)dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
  • 4)dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
  • 5)dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
  • 6)dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
  • 7)dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
  • 8)dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
  • b)per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
  • 1)dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
  • 2)dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
  • 3)dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
  • 4)dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
  • 5)dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
  • 6)dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
  • 7)dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
  • 8)dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
  • c)per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:
  • 1)dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
  • 2)dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
  • 3)dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
  • 4)dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
  • 5)dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
  • 6)dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
  • 7)dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
  • 8)dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
  • d)per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:
  • 1)dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
  • 2)dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
  • 3)dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
  • 4)dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
  • 5)dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
  • 6)dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
  • 7)dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
  • 8)dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:
  • a)l'importo realizzato, per i beni liquidati;
  • b)il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;
  • c)ogni altra somma ricavata. Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice per la verifica dei crediti e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all'amministratore giudiziario e' corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti. Il compenso liquidato a norma del presente articolo non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro. Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione piu' onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, e' maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessita' della stessa. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne' passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa' del gruppo. All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresi' rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori. Quando i beni sequestrati appartengono a piu' proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva.

Testo vigente dal 10 novembre 2015

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21216/2026

    22 giugno 2026

    In tema di compenso del custode giudiziario di azienda sottoposta a sequestro preventivo, l'attività svolta ha natura gestoria e non meramente conservativa; pertanto, il compenso è liquidato ai sensi del d.lgs. n. 14 del 2010 e del d.P.R. n. 177 del 2015, ove l'incarico si sia concluso durante la loro vigenza.

    Art. 3 · Art. 8 Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari

    Rassegna di giugno 2026, p. 102

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24983/2025

    10 settembre 2025

    In tema di misure di prevenzione, il compenso dell'amministratore giudiziario - quando sussistono masse patrimoniali attive e passive formalmente riconducibili a più soggetti distinti, ma concernenti un unico proposto interessato da un unico procedimento di prevenzione - non può essere calcolato per ciascuna massa patrimoniale, giacché l'art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 prevede un distinto compenso solo in corrispondenza di diverse gestioni, connotate cioè da distinte problematiche e questioni da affrontare per ciascuna massa e da distinti impegni da parte degli amministratori giudiziari. (Principio formulato in fattispecie nella quale il compendio in sequestro-confisca era unico in quanto riconducibile ad un unico proposto, benché formalmente intestato ad altri soggetti, come unico era il procedimento di prevenzione).

    Art. 3

    Rassegna di settembre 2025, p. 34 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-10-07;177~art3 · fonte del testo