Art. 4 — Aumento o riduzione del compenso

L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

  • a)complessita' della gestione;
  • b)ricorso all'opera di coadiutori;
  • c)necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
  • d)qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
  • e)sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
  • f)numero dei beni compresi nel compendio sequestrato. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 puo' essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.

Testo vigente dal 10 novembre 2015

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-10-07;177~art4 · fonte del testo