Art. 4 — Aumento o riduzione del compenso
L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
- a)complessita' della gestione;
- b)ricorso all'opera di coadiutori;
- c)necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
- d)qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
- e)sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
- f)numero dei beni compresi nel compendio sequestrato. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 puo' essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.
Testo vigente dal 10 novembre 2015
