Art. 4 — Obbligo di notifica
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1988 al 13 ottobre 1999. 223 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante e' tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanita':
tolto: a) qualora eserciti un'attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantita' ivi indicate, come:
tolto: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata;
tolto: 2) prodotti della fabbricazione;
tolto: 3) sottoprodotti;
tolto: 4) residui;
tolto: 5) prodotti di reazioni accidentali;
tolto: b) o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella seconda colonna. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in piu' stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprieta' del medesimo fabbricante. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art4 · fonte del testo
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