Art. 16 — Compiti delle regioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
Abrogato dal 13 ottobre 1999
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3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1994 al 13 ottobre 1999. 202 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Le regioni:
tolto: a) partecipano all'attivita' degli organi consultivi indicati nell'articolo 15;
tolto: b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6 e i progetti di nuovi impianti di cui all'articolo 9;
tolto: c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e organismi pubblici interessati;
tolto: d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c), alle autorita' competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attivita' industriale;
tolto: e) chiedono, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulano osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;
tolto: f) comunicano ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante;
tolto: g) vigilano affinche' il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attivita' industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
tolto: h) disciplinano le modalita' di esercizio delle competenze attribuite.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-17;175~art16 · fonte del testo
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