Art. 68 — Relazioni specialistiche
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 89 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate. Per gli interventi di particolare complessita', per i quali siano necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e ad ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art68 · fonte del testo
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