Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 180 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

tolto: a) se il lavoro sia o no collaudabile;

tolto: b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

tolto: c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

tolto: d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

tolto: e) il credito liquido dell'appaltatore. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non e' gia' intervenuta una risoluzione definitiva. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalita' di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa e' da reputarsi negligente o in malafede.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art232 · fonte del testo