Art. 26 — Pubblicità del programma
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 98 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli enti programmatori, di concerto con Geniodife, inviano, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge, all'Osservatorio dei lavori pubblici i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 1. I programmi sono trasmessi anche al CIPE entro il 30 aprile di ogni anno. Le caratteristiche essenziali degli appalti di importo pari o superiori al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, contenuti nei programmi, sono altresi' rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art26 · fonte del testo
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