Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 548 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Le caratteristiche essenziali degli appalti dei lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Per i lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, g1i avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalita' previste dal comma 2. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede l'ente appaltante dell'Amministrazione e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 euro, la pubblicazione puo' essere effettuata soltanto nell'Albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo dell'ente appaltante dell'Amministrazione. E' facolta' dell'ente ricorrere ad ulteriori forme di pubblicita', anche telematica. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la localita' di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie. Le stesse modalita' sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter), della legge. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli piu' diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara e' indicato il nome del responsabile del procedimento per l'affidamento. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati C, D, E, F, G. I lavori di cui agli articoli 4 e 5, non sono soggetti a forme di pubblicita' a livello comunitario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art119 · fonte del testo