Art. 25 — Programmazione triennale - Elenco annuale
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 316 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La programmazione triennale degli interventi, di singolo importo superiore a 100.000 euro, elaborata dagli Enti programmatori e' articolata in settori corrispondenti ai capitoli di spesa previsti per le attivita' infrastrutturali del Ministero della difesa ed e' basata sulle risorse finanziarie prevedibili, incluse quelle derivanti dal trasferimento della proprieta' di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 5-ter, della legge. Lo schema di programma e' redatto, entro il 30 settembre di ogni anno, anche mediante l'aggiornamento di quello precedente sulla base di un ordine prioritario delle esigenze di natura logistica e operativa, delle indicazioni tecniche e degli adeguamenti normativi segnalati da Geniodife. Per ogni intervento inserito nel programma, di importo superiore a 100.000 euro, e' redatto uno studio di fattibilita' in cui sono definite:
tolto: a) la localizzazione e l'esigenza;
tolto: b) la motivazione dell'esigenza militare e la priorita';
tolto: c) la valutazione sulla fattibilita' tecnica, tenendo conto anche dell'impatto ambientale e delle azioni e soluzioni atte a superare eventuali limitazioni;
tolto: d) la stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo;
tolto: e) l'eventuale identificazione dei beni immobili da cedere in proprieta', in sostituzione totale o parziale del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, della legge;
tolto: f) l'eventuale necessita' di realizzazione in lotti e di finanziamento pluriennale. Gli interventi sono inseriti nell'elenco annuale, solo previa approvazione:
tolto: a) di uno studio di fattibilita', per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
tolto: b) della progettazione preliminare, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro. L'elenco annuale degli interventi di cui all'articolo 3, diventa esecutivo con l'approvazione di Geniodife, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio. In conformita' all'articolo 14, comma 5, della legge, possono essere inseriti, nell'elenco annuale gia' approvato, interventi imposti da eventi imprevedibili, anche di natura operativa. Il finanziamento degli interventi deve essere, innanzi tutto, assicurato con risorse rese disponibili per ribassi d'asta o economie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art25 · fonte del testo
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