Art. 231 — Processo verbale di visita
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 361 parole tolte, 11 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Della visita di collaudo e' redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
tolto: a) la localita' e la provincia;
tolto: b) il titolo dell'opera o del lavoro;
tolto: c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
tolto: d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
tolto: e) l'importo delle somme autorizzate;
tolto: f) le generalita' dell'appaltatore;
tolto: g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
tolto: h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
tolto: i) la data e l'importo del conto finale;
tolto: l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalita' del collaudatore o dei collaudatori;
tolto: m) i giorni della visita di collaudo;
tolto: n) le generalita' degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita' dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori. Detti processi verbali sono, inoltre, firmati dagli assistenti che hanno collaborato nell'esecuzione dei lavori. Quando per lavori di notevole importanza e' fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze e' fatta espressa menzione nel verbale di visita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art231 · fonte del testo
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