Art. 169 — Verbale di consegna
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 420 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
tolto: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
tolto: b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera eventualmente concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
tolto: c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu' luoghi e in piu' tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 168, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. Il verbale di consegna e' redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna e' inviato, nello stesso giorno della firma, al responsabile del procedimento per l'esecuzione, che, vistatolo, ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda. Copia del verbale di consegna deve essere inviato con fax, o mezzo equivalente, nello stesso giorno della firma anche a Geniodife o all'organo tecnico centrale della Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in piu' volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilita' delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti gia' consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale l'appaltatore e' tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita' si applica la disciplina dell'articolo 172.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art169 · fonte del testo
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