Art. 166 — Sicurezza nei cantieri
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 226 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte di norma dal direttore dei lavori. Nell'eventualita' che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, o per altra ragione motivata dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, l'Amministrazione provvede a nominare il coordinatore scegliendolo fra i propri dipendenti in possesso dei titoli culturali e professionali previsti dalla legge, o affidando l'incarico a professionista esterno all'Amministrazione. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:
tolto: a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
tolto: b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
tolto: c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita', nonche' la loro reciproca informazione;
tolto: d) il proporre all'Amministrazione in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
tolto: e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
tolto: f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1-bis della legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art166 · fonte del testo
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