Art. 167 — Ordini di servizio
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 203 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ordine di servizio e' l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento per l'esecuzione al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio e' redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori, comunicate all'appaltatore che ne restituisce una copia firmata per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione:
tolto: a) impartisce al direttore dei lavori, con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori;
tolto: b) fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, quando non sia regolato dal contratto;
tolto: c) stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la percentuale con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare un rapporto sulle principali attivita' del cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. L'appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio. Qualora ritenga di non dover ottemperare a detti ordini deve, senza sospendere l'esecuzione dei lavori, presentare al direttore dei lavori le sue osservazioni motivate per iscritto nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, a pena di decadenza. Al riguardo, il direttore dei lavori deve informare tempestivamente il responsabile del procedimento per le decisioni sulla vertenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art167 · fonte del testo
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