Art. 122 — Segretezza e sicurezza
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 2005 al 6 luglio 2013. 277 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le opere e i lavori da considerare segreti, ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 24 ottobre 1977, n. 801, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza sono dichiarati tali con provvedimento motivato dall'autorita' all'uopo designata in base alle procedure e alle disposizioni vigenti nell'ambito del Ministero della difesa. Con tale provvedimento viene anche individuato il livello dell'abilitazione di sicurezza necessario. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge e dell'abilitazione di sicurezza. Le opere dichiarate segrete e quelle eseguibili con particolari misure di sicurezza, per le quali si renda necessario tutelare la riservatezza nel loro complesso in rapporto alla ubicazione, alla funzione ed all'urgenza delle stesse, sono affidate mediante gara informale secondo le procedure di cui all'articolo 116, di norma estesa ad un numero di imprese compreso tra 5 e 15. Ove ricorrano le speciali condizioni di cui al comma 5, dell'articolo 116, si procede come in questo indicato. Nei restanti casi l'affidamento avviene secondo le forme e procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge, richiedendo nei bandi il requisito aggiuntivo dell'abilitazione di sicurezza. L'impresa invitata puo' richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti che devono ugualmente possedere i requisiti di cui al comma 2. L'Amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a pronunziarsi sull'istanza entro dieci giorni; la mancata risposta nel predetto termine equivale a diniego di autorizzazione. Gli incaricati, della progettazione e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'Amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art122 · fonte del testo
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