Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236.
Abrogato dal 6 luglio 2013
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 6 luglio 2013. 580 parole tolte, 8 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai fini del presente regolamento, per Genio militare si intende l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa che assicura:
tolto: a) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attivita' istituzionale delle Forze armate;
tolto: b) l'amministrazione, la gestione ed il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali. 2. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento ed alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio militare. 3. Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, e' considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacita' tecnico-professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari. 4. Durante il periodo transitorio di cui al comma 3, la adeguata capacita' tecnico-professionale o la idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari e' riconosciuta con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale dei lavori e del demanio di seguito denominata: "Geniodife". 5. I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per l'espletamento delle loro funzioni sono sottufficiali appartenenti ai ruoli tecnici, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere ed a tale scopo qualificati presso gli Istituti di formazione militare. 6. Alle attivita' del Genio militare sovrintende, per gli aspetti tecnici e amministrativi, Geniodife, che rappresenta in materia l'autorita' ministeriale, fatta salva la competenza della Direzione generale delle telecomunicazioni, per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato "A" del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove dette opere assumano carattere preminente nell'appalto. Per l'espletamento di quanto di competenza, Geniodife si avvale, di norma nelle rispettive aree, degli organi esecutivi del Genio, territoriali e periferici, previsti dagli ordinamenti delle Forze armate. 7. Per organo tecnico di Forza armata, si intende l'Alto comando o l'Ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture. In relazione agli ordinamenti di Forza armata, alcune funzioni attribuite a tali organismi possono essere demandate a Comandi intermedi. Per organi esecutivi del Genio, si intendono gli enti periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata, provvisti di autonomia amministrativa e al cui comando o direzione e' preposto un ufficiale dirigente del Genio. 8. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori. 9. Si definiscono infrastrutture per la difesa militare le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale. 10. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 11. Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture riconducibili a opere destinate alla difesa nazionale, ma non comprese nelle categorie di cui al comma 10, si provvede, nei casi di urgenza, mediante provvedimento del Ministro della difesa. 12. Ai fini del presente regolamento, per progetti e lavori classificati si intendono quelli relativi ad opere delle Forze armate destinate alla difesa militare, dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 33 della legge. 13. Per infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale si intendono quelle necessarie per il sostegno delle missioni all'estero di qualsiasi natura, effettuate dalle Forze armate.aggiunto: P.R. 15 NOVEMBRE 2012, n. 236
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-04-19;170~art2 · fonte del testo
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