Art. 13 — Funzioni del presidente
Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli argomenti da discutere, sentito l'ufficio di presidenza di cui all'art. 9, a singoli relatori o ai presidenti di commissioni permanenti, se istituite; cura i rapporti con gli uffici del Ministero; provvede alla trasmissione dei pareri del Consiglio; convoca e presiede l'ufficio di presidenza; esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.
Testo vigente dal 29 marzo 1996
