Art. 13 — Funzioni del presidente

Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli argomenti da discutere, sentito l'ufficio di presidenza di cui all'art. 9, a singoli relatori o ai presidenti di commissioni permanenti, se istituite; cura i rapporti con gli uffici del Ministero; provvede alla trasmissione dei pareri del Consiglio; convoca e presiede l'ufficio di presidenza; esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.

Testo vigente dal 29 marzo 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167~art13 · fonte del testo