Art. 26 — Funzioni istruttorie
Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di singole questioni, il CUN puo' articolarsi in commissioni e comitati, anche a carattere permanente. I comitati si riuniscono, di norma, in occasione delle sedute del Consiglio. I comitati e le commissioni nominano al loro interno un presidente o coordinatore che provvede alla convocazione di sua iniziativa, a richiesta del presidente, ovvero in seguito a richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le commissioni possono essere convocate in seduta diversa da quella del Consiglio ovvero anche in seduta congiunta.
Testo vigente dal 29 marzo 1996
