Art. 26 — Funzioni istruttorie

Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di singole questioni, il CUN puo' articolarsi in commissioni e comitati, anche a carattere permanente. I comitati si riuniscono, di norma, in occasione delle sedute del Consiglio. I comitati e le commissioni nominano al loro interno un presidente o coordinatore che provvede alla convocazione di sua iniziativa, a richiesta del presidente, ovvero in seguito a richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le commissioni possono essere convocate in seduta diversa da quella del Consiglio ovvero anche in seduta congiunta.

Testo vigente dal 29 marzo 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-01;167~art26 · fonte del testo