Art. 3 — Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

Le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Il comitato e' composto:

  • a)dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
  • b)da due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
  • c)da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  • d)da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere;
  • e)da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione;
  • f)da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione. I membri del comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Il comitato delibera altresi', su proposta del presidente, il programma statistico nazionale. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'. Alle riunioni partecipa il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989. Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

Testo vigente dal 7 ottobre 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;166~art3 · fonte del testo