Art. 4 — Consiglio

Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attivita' dell'Istituto. Il consiglio e' composto:

  • a)dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
  • b)da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'articolo 3;
  • c)da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne e' il segretario. I membri del consiglio, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica. Il consiglio e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validita' delle sedute occorre la presenza di almeno tre componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Testo vigente dal 7 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;166~art4 · fonte del testo