Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.

Testo vigente dal 22 settembre 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 139/1990

    Questione infondata
    26 marzo 1990

    Nel quadro del sistema statistico nazionale istituito dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, il vincolo imposto dall'art. 3, terzo comma, alle U.S.L., alle camere di commercio e ai comuni con più di centomila abitanti, relativo alla creazione di un ufficio di statistica da porre al servizio del funzionamento del Sistema statistico nazionale, risulta giustificato sotto il profilo della legittimità costituzionale in quanto è strettamente strumentale all'interesse nazionale sotteso all'istituzione e al funzionamento di un sistema statistico integrato su base nazionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 4, nn. 7 e 8, 5, n. 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione).

    Art. 5 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica · Art. 24 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 4 Testo unico costituzionali · Art. 5 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322~art3 · fonte del testo