Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali e' finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali. Il Fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

  • a)incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative;
  • b)fronteggiare particolari situazioni di servizio;
  • c)compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilita';
  • d)compensare la presenza qualificata;
  • e)compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Testo vigente dal 31 luglio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164~art15 · fonte del testo