[1]Gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'art. 2 del biennio economico Forze armate 2000-2001, sono incrementati dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

[2]livello V

[3]Euro...

[4]30,20 livello VI

[5]Euro...

[6]32,10 livello VI-bis

[7]Euro...

[8]33,60 livello VII

[9]Euro...

[10]35,10 livello VII-bis

[11]Euro...

[12]36,70 livello VIII

[13]Euro...

[14]38,40 livello IX

[15]Euro...

[16]42,20 Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

[17]livello V

[18]Euro...

[19]18,90 livello VI

[20]Euro...

[21]20,00 livello VI-bis

[22]Euro...

[23]21,00 livello VII

[24]Euro...

[25]21,90 livello VII-bis

[26]Euro...

[27]22,90 livello VIII

[28]Euro...

[29]24,00 livello IX

[30]Euro...

[31]26,30 I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

[32]livello V

[33]Euro...

[34]8.776,59 livello VI

[35]Euro...

[36]9.675,07 livello VI-bis

[37]Euro...

[38]10.379,57 livello VII

[39]Euro...

[40]11.082,86 livello VII-bis

[41]Euro...

[42]11.861,89 livello VIII

[43]Euro...

[44]12.643,32 livello IX

[45]Euro...

[46]14.437,35 Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Forze armate 2000-2001.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302

2

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Livelli Incrementi mensili lordi (Euro) Stipendi tabellari annui lordi (Euro) IX 33,90 14.844,14 VIII 30,86 13.013,64 VII-bis 29,53 12.216,25 VII 28,19 11.421,14 VI-bis 27,00 10.703,57 VI 25,81 9.984,79 V 24,28 9.067,95" Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163".

Testo vigente dal 5 gennaio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2002 al 5 gennaio 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302

    Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Livelli Incrementi mensili lordi (Euro) Stipendi tabellari annui lordi (Euro) IX 33,90 14.844,14 VIII 30,86 13.013,64 VII-bis 29,53 12.216,25 VII 28,19 11.421,14 VI-bis 27,00 10.703,57 VI 25,81 9.984,79 V 24,28 9.067,95" Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-13;163~art3 · fonte del testo