L'art. 70 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, e' sostituito dal seguente: "Art. 70. - Non sono ammesse alla tariffa ridotta prevista dal primo comma dell'art. 56 del codice postale, qualunque sia la loro periodicita', le stampe che hanno carattere postulatorio, quelle che contengono pubblicita', comunque realizzata, a favore di prodotti o servizi della ditta mittente, nonche' i cataloghi, esclusi quelli relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio. Sono considerate postulatorie le pubblicazioni periodiche il cui contenuto sia costituito da richieste di contribuzioni in denaro o di altro genere. Possono, invece, fruire della riduzione di tariffa le stampe periodiche contenenti pubblicita' relativa agli abbonamenti ad uno o piu' periodici del gruppo editoriale mittente e quelle contenenti pubblicita' a favore di ditte che, su ordini dati per posta dai committenti a seguito dell'accettazione dell'offerta fatta con cataloghi, con le stampe stesse e con altri invii, vendono esclusivamente o prevalentemente per corrispondenza prodotti o servizi propri o altrui, ma per proprio conto. Gli oggetti delle vendite per corrispondenza devono essere spediti per posta a meno che la spedizione non risulti particolarmente difficoltosa per la natura dell'oggetto da spedire; gli invii non gravati di assegno devono recare l'invito a versare l'importo relativo a mezzo vaglia o conto corrente postale. Le ditte che vendono per corrispondenza devono comprovare documentalmente l'effettivo svolgimento di tale loro attivita'. Le stampe ed i cataloghi di cui al precedente terzo comma, oltre alle altre prescritte indicazioni, devono recare rispettivamente quelle del periodico o dei periodici a cui si riferiscono e quella di 'vendita per corrispondenza'. Agli invii non rispondenti alle suddette condizioni si applica la tariffa stabilita per le stampe non periodiche.".

Testo vigente dal 5 maggio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-03-11;161~art2 · fonte del testo