Il testo del comma 2 dell'art. 34 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: " 2. Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico, nonche' dei loro aventi causa, il pagamento presso un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, ove l'importo superi il limite di cui all'art. 44, deve essere effettuato previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42. In tal caso deve essere corrisposto il prescritto diritto fisso.".

Testo vigente dal 4 gennaio 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-10-27;521~art3 · fonte del testo