Art. 1
Il testo dell'art. 32 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (Girate sui vaglia ordinari e telegrafici). - 1. E' consentita la cessione a terzi dei vaglia ordinari e telegrafici per mezzo di girate. Non sono consentite girate sui vaglia tratti a favore dei militari presenti al corpo che si avvalgono per la riscossione della modalita' prevista dal comma 1 dell'art. 9; parimenti non sono ammesse girate sui vaglia interni, ordinari e telegrafici, recanti la clausola 'non trasferibile' di cui all'art. 33, nonche' sui vaglia internazionali recanti la clausola 'ne payer qu'en main propre'. 2. Le girate sono apposte nello spazio all'uopo riservato a tergo dei titoli. 3. L'indicazione del giratario e la data, ove apposte, possono essere stilate a penna, a macchina o con l'uso di altri mezzi meccanici. La firma del girante deve essere apposta a penna, per esteso, e deve apparire leggibile. Se stilata in forma abbreviata o comunque non chiara, deve essere fatta seguire dall'indicazione, tra parentesi, del nome e del cognome scritti in modo leggibile. 4. Non sono ammesse girate fatte col segno di croce.".
Testo vigente dal 4 gennaio 1993
