Il testo dell'art. 44 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Art. 44 (Condizione di esigibilita'). - 1. Il vaglia non puo' essere ammesso al pagamento se l'ufficio cui e' presentato non abbia ricevuto, ove l'importo sia superiore al limite stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, conferma della sua regolare emissione da parte dell'ufficio accettante o dallo speciale ufficio di controllo o dall'ufficio di prima localizzazione del titolo.".

Testo vigente dal 4 gennaio 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-10-27;521~art7 · fonte del testo