Art. 7
Il testo dell'art. 44 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Art. 44 (Condizione di esigibilita'). - 1. Il vaglia non puo' essere ammesso al pagamento se l'ufficio cui e' presentato non abbia ricevuto, ove l'importo sia superiore al limite stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, conferma della sua regolare emissione da parte dell'ufficio accettante o dallo speciale ufficio di controllo o dall'ufficio di prima localizzazione del titolo.".
Testo vigente dal 4 gennaio 1993
