Art. 3 — Determinazione della tariffa

Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. La tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione. Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.

Testo vigente dal 4 giugno 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5233/2026

    9 marzo 2026

    In tema di TARI, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova del presupposto impositivo (rappresentato dal possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani), mentre sul contribuente incombe l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della l. n. 147 del 2013, o dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.

    Art. 3 · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 337 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-27;158~art3 · fonte del testo