Art. 4 — Articolazione della tariffa

La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, e' articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A livello territoriale la tariffa e' articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densita' abitativa, alla frequenza e qualita' dei servizi da fornire, secondo modalita' stabilite dal comune.

Testo vigente dal 4 giugno 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-27;158~art4 · fonte del testo