Art. 4 — Articolazione della tariffa
La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, e' articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A livello territoriale la tariffa e' articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densita' abitativa, alla frequenza e qualita' dei servizi da fornire, secondo modalita' stabilite dal comune.
Testo vigente dal 4 giugno 1999
