Art. 18 — Registrazione dei dati
Le Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione indicano nel Piano regionale di censimento la modalita' di registrazione dei dati raccolti con i questionari censuari, scegliendo una sola tra le seguenti alternative:
- a)a cura degli Uffici regionali di censimento oppure, ove costituiti, degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento, ovvero in affidamento esterno;
- b)a cura dell'ISTAT. L'ISTAT provvede alla registrazione dei dati raccolti per le aziende agricole rilevate nelle Regioni che adottano il modello a partecipazione integrativa.
Testo vigente dal 13 settembre 2010
