Art. 34 — Contributo variabile agli organi di censimento
Alle Regioni e alle Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonche' ai Comuni delle Regioni e delle Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa e' corrisposto un contributo forfettario determinato in base al numero delle unita' censite. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione stabiliscono nel Piano regionale di censimento i criteri per la ripartizione dei fondi tra gli Uffici di censimento da costituire nel territorio regionale o provinciale.
Testo vigente dal 13 settembre 2010
