Art. 12 — Organi di censimento nel modello a partecipazione integrativa

Nel modello a partecipazione integrativa sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento, anche in forma associata. L'Ufficio regionale di censimento collabora con l'ISTAT nel coordinamento dell'attivita' di tutti gli organi di rilevazione nel territorio regionale. Gli Uffici territoriali di censimento sono individuati dal Piano integrato di censimento secondo criteri di uniformita' sul territorio regionale e possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunita' montane o enti strumentali della Regione. L'Ufficio territoriale di censimento organizza e coordina la rilevazione sul territorio e, in collaborazione con l'ISTAT, l'attivita' di formazione agli Uffici comunali di censimento. Gli Uffici comunali di censimento sono incaricati di organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento.

Testo vigente dal 13 settembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-23;154~art12 · fonte del testo