Art. 3
Finalita' dei trattamenti I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalita' di polizia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. E' compatibile con le finalita' di polizia, di cui al comma 1, l'ulteriore trattamento, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, per finalita' storiche, scientifiche e, previa trasformazione in forma anonima, per finalita' statistiche, anche per le esigenze di analisi dei fenomeni criminali e dei risultati dell'azione di contrasto al crimine, nonche' dell'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il trattamento dei dati personali per le finalita' storiche e scientifiche di cui al comma 2 e' consentito ai soli operatori a cio' abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti.
Testo vigente dal 14 marzo 2018
