Art. 25 — Obblighi di sicurezza

Il titolare o il responsabile del trattamento dei dati personali assicurano l'adozione di misure di sicurezza preventive, individuate anche in relazione al progresso tecnologico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del singolo trattamento, idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' di cui all'articolo 3 ed a garantirne, nel contempo, un'agevole fruibilita'. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, o da speciali disposizioni, il titolare o il responsabile del trattamento assicurano l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dagli articoli 33, 34 e 35 del Codice e dal disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B) con riferimento ai trattamenti automatizzati o non automatizzati di dati personali.

Testo vigente dal 14 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15~art25 · fonte del testo