Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento individua le modalita' di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice», relativamente ai trattamenti effettuati, anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi di polizia, per le finalita' di polizia di cui all'articolo 53 del Codice. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per finalita' amministrative. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, del Codice, tali dati sono conservati separatamente da quelli registrati per finalita' di polizia, salvo che non siano necessari, in casi specifici, nell'ambito di un'attivita' informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria. Il presente regolamento non si applica ai soggetti pubblici che, pur effettuando il trattamento dei dati personali per le finalita' di polizia di cui all'articolo 3, non rientrano nella categoria degli organi, uffici e comandi di cui all'articolo 57 del Codice.

Testo vigente dal 14 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15~art1 · fonte del testo