Art. 29 — Controlli
I controlli sui trattamenti di dati personali effettuati degli organi, uffici e comandi di polizia sono effettuati dal Garante con le modalita' di cui all'articolo 160 del Codice. Il titolare o il responsabile del trattamento adottano le iniziative occorrenti a dare tempestiva attuazione alle indicazioni del Garante.
Testo vigente dal 14 marzo 2018
