Art. 9 — Assegno di pagamento estero

(( L'assegno di pagamento estero e' un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste al beneficiario. )) L'assegno e' emesso da Poste con la clausola di non trasferibilita' e con un termine di validita', scaduto il quale non puo' essere pagato, ne' rinnovato.

Testo vigente dal 31 gennaio 2003

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Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2001 al 31 gennaio 2003. 4 parole aggiunte.

L'assegno di pagamento estero e' aggiunto: un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall'estero ed e' spedito da Poste …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;144~art9 · fonte del testo