Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale. 1 Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il diploma di maturita', il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonche' il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280

1

Il D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine di tre anni previsto dal presente articolo, comma 1, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento e' prorogato per un ulteriore periodo di un anno.

Testo vigente dal 22 agosto 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 436/1997

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 5, comma 1, d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (modificato dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280), nella parte in cui stabilisce, per la prevista convalida, da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, dei titoli degli aspiranti all'abilitazione professionale non in possesso del diploma rilasciato dalle medesime scuole, un termine perentorio (di tre anni, successivamente prorogato di un anno), la cui inosservanza -secondo il giudice 'a quò- precluderebbe ingiustamente agli assistenti sociali in possesso di titoli convalidati oltre il termine, l'iscrizione nell'albo professionale. Il decreto presidenziale contenente la disposizione impugnata ha infatti natura regolamentare, e non può quindi costituire oggetto del richiesto controllo del giudice delle leggi. - Sulla natura di regolamento del d.P.R. n. 14 del 1987, v. S. n. 114/1993. red.: S. Pomodoro

    Art. 5 Valore abilitante del diploma di assistente sociale · Art. 3 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1989

Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1987 al 22 agosto 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280

    Il D.P.R. 5 luglio 1989, n. 280 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine di tre anni previsto dal presente articolo, comma 1, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento e' prorogato per un ulteriore periodo di un anno.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;14~art5 · fonte del testo