Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento e' prorogato per un ulteriore periodo di un anno. Il Ministro competente detta, con propria ordinanza, le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida.

Testo vigente dal 7 agosto 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 436/1997

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 5, comma 1, d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (modificato dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280), nella parte in cui stabilisce, per la prevista convalida, da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, dei titoli degli aspiranti all'abilitazione professionale non in possesso del diploma rilasciato dalle medesime scuole, un termine perentorio (di tre anni, successivamente prorogato di un anno), la cui inosservanza -secondo il giudice 'a quò- precluderebbe ingiustamente agli assistenti sociali in possesso di titoli convalidati oltre il termine, l'iscrizione nell'albo professionale. Il decreto presidenziale contenente la disposizione impugnata ha infatti natura regolamentare, e non può quindi costituire oggetto del richiesto controllo del giudice delle leggi. - Sulla natura di regolamento del d.P.R. n. 14 del 1987, v. S. n. 114/1993. red.: S. Pomodoro

    Art. 5 Valore abilitante del diploma di assistente sociale · Art. 3 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-05;280~art3 · fonte del testo