Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale. Per il pubblico impiego il predetto diploma e' titolo necessario per l'accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni.

Testo vigente dal 5 febbraio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;14~art1 · fonte del testo